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Iva per cassa: basta anticipi all'Erario
17-10-2012

L'emissione della fattura differita nei primi 15 giorni di gennaio 2013 per le cessioni di beni consegnati a dicembre 2012 non permetterà di posticipare il pagamento della relativa Iva al momento dell'incasso, optando per il nuovo regime di cassa, in quanto l'imposta delle operazioni attive è rilevante per il calcolo dell'Iva da versare «sulla base delle regole applicabili al momento in cui l'operazione si considera effettuata», cioè con quelle consuete dell'articolo 6, Dpr 633/1972 (ad esempio, consegna per i beni mobili). Questo principio si applica anche per l'Iva delle fatture passive 2012, che verranno registrate nel 2013 (come fatture da ricevere), la quale potrà essere detratta subito, da chi opterà per il nuovo regime dell'Iva per cassa, anche senza attendere il pagamento del totale fattura.
In coerenza con i principi generali, sono questi alcuni dei chiarimenti contenuti nel decreto che sta per essere firmato dal ministro dell'Economia e delle finanze, relativo al nuovo regime opzionale dell'Iva per cassa che potrà essere applicato alle «operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013».
Per chi sceglierà di optare per questo regime, l'Iva di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate nei confronti di impresa o professionisti, diverrà «esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi», cioè quando la fattura verrà incassata.
Per questi soggetti, il momento di effettuazione dell'operazione, però, è individuato con gli stessi criteri utilizzati per le altre imprese, cioè in base all'articolo 6 del Dpr 633/1972. Ad esempio, per la cessione di beni deve essere individuata la consegna o la spedizione degli stessi, mentre per le cessioni di beni immobili rileva il momento della stipula dell'atto notarile. La fattura, quindi, va comunque emessa quando l'operazione viene effettuata, ma l'inserimento dell'imposta a debito nella liquidazione mensile o trimestrale viene posticipa al momento dell'incasso. Pertanto, va versata allo Stato solo il 16 del mese successivo (16 del secondo mese successivo per i trimestrali), generando un vantaggio finanziario rispetto ai soggetti senza Iva per cassa, che devono versare l'imposta già nel periodo di emissione della fattura.
Questo vantaggio viene leggermente attenuato, però, dalla regola che prevede che chi dal 2013 sceglierà di optare per il nuovo regime dovrà posticipare al momento del pagamento del corrispettivo anche il diritto alla detrazione dell'imposta sugli «acquisti dei beni o dei servizi» (l'assenza dei «servizi» nell'articolo 1, comma 3, del decreto attuativo è sicuramente una svista). Quindi, chi farà l'opzione, oltre a versare l'imposta a debito nella liquidazione Iva del periodo dell'incasso (mensile o trimestrale), dovrà detrarre anche l'Iva a credito delle fatture ricevute dai propri fornitori, solo nella liquidazione del loro pagamento.
Il decreto attuativo prevede che questa regola (differimento del diritto alla detrazione per le operazioni passive) non possa essere utilizzata per gli acquisti di beni o servizi soggetti all'inversione contabile, per gli acquisti intracomunitari di beni, le importazioni di beni e le estrazioni di beni dai depositi Iva.
Nel sistema dell'Iva per cassa attualmente in vigore (articolo 7, Decreto legge 185/2008), invece, la detrazione dell'Iva sulle operazioni passive segue le regole ordinarie, senza dover attendere il pagamento del corrispettivo ai fornitori.
Le fatture emesse da chi opterà per il nuovo regime dell'Iva per cassa andranno sempre registrate nel mese di emissione, anche se non incassate, ma la relativa Iva non verrà considerata ai fini del calcolo dell'imposta del periodo, fino alla liquidazione Iva del periodo dell'incasso. La registrazione della fattura è funzionale anche al calcolo del volume d'affari annuale del cedente o prestatore, come previsto dal decreto attuativo.
Quest'ultimo, inoltre, prevede che anche le operazioni attive fatturate, ma non incassate, devono partecipare, con riferimento all'anno in cui sono effettuate, alla determinazione del pro-rata di detraibilità dei soggetti che eseguono operazioni esenti Iva.

Fonte: Il Sole 24 Ore             16/10/2012

 

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