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Una domanda e permessi multipli

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Una domanda e permessi multipli
01-10-2012

Sarà un singolo provvedimento amministrativo rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, sull'esito di una sola e cumulativa domanda, ad autorizzare emissioni di inquinanti in aria, acqua, suolo e gestione dei rifiuti per micro, piccole e medie imprese così come per le altre imprese a basso impatto ambientale. Con l'approvazione, avvenuta lo scorso 14 settembre, in prima lettura da parte del governo del decreto istitutivo della «autorizzazione unica ambientale» (già battezzato come «Aua») si avvicina lo snellimento della burocrazia verde previsto a monte dal dl 5/2012 (c.d. «decreto semplificazioni»). Il decreto introdurrà la nuova figura di autorizzazione unica tra l'istituto della  «autorizzazione integrata ambientale» (obbligatoria per gli impianti ad alto potenziale di inquinamento) e il novero delle singole procedure previste dalle diverse norme per il rilascio dei necessari e plurimi titoli a inquinare. Cos'è l'Aua. L'autorizzazione unica ambientale sarà il provvedimento rilasciato dal c.d. «Suap» (Sportello unico per le attività produttive) che, nel tenore del decreto in corso di approvazione, sostituirà numerosi atti di comunicazione, notifica e autorizzazioni in materia ambientale previsti a livello statale e locale.
Per quali imprese. Due le categorie di imprese che saranno ammesse all'autorizzazione unica ambientale. La prima è costituita dalle micro, piccole e medie imprese, ossia dalle imprese rientranti nei parametri dimensionali e di fatturato previsti dall'articolo 2 del dm 18 aprile 2005 del ministero delle attività produttive. La seconda è invece costituita dagli impianti non soggetti alle disposizioni sulla autorizzazione integrata ambientale (c.d. «Aia») recate dal dlgs 152/2006. Sono soggette all'Aia, le grandi industrie elencate dall'allegato VIII alla parte seconda del «Codice ambientale» che svolgono particolari attività, come quella energetica (combustioni a elevate potenze termiche, raffi nerie), della produzione (a elevata capacità) dei metalli, della fabbricazione di alcuni prodotti chimici (tra cui idrocarburi e coloranti), dello smaltimento o recupero di elevate quantità di rifiuti.
Per quali titoli. L'Aua sostituirà tutti gli atti abilitativi previsti dal dpr in itinere più quelli che stabiliranno localmente le singole regioni e le province autonome (nel rispetto dei criteri generali del decreto statale). In base allo schema di dpr licenziato dal governo, potranno essere fin da subito sostituiti dalla Aua: l'autorizzazione allo scarico nelle acque ex dlgs 152/2006; la comunicazione preventiva ex articolo 112 del dlgs 152/2006 per utilizzo agronomico di ef uenti di allevamento, acque di vegetazione di frantoi oleari, acque reflue da parte di aziende del settore; l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti produttivi ex articolo 269, dlgs 152/2006; l'autorizzazione generale per le emissioni «scarsamente rilevanti» in aria ex articolo 272, dlgs 152/2006; il nulla osta alle emissioni sonore ex articolo 8, legge 447/1995 da parte degli impianti produttivi, sportivi, ricreativi commerciali; l'autorizzazione ex articolo 9, dlgs 99/1992 per utilizzo fanghi da depurazione in agricoltura; le comunicazioni per auto smaltimento e/o recupero rifiuti in procedura semplificata ex articoli 215 e 216, dlgs 152/2006. Saranno poi eventualmente, come accennato, gli enti locali a individuare ulteriori atti di comunicazione, notifIca e autorizzazione ambientale che potranno essere ricompresi dell'Aua.
Obbligo o facoltà? L'Aua costituirà la via autorizzatoria obbligatoria per le imprese che intendono acquisire l'intero novero dei titoli elencati dal dpr, mentre costituirà una mera facoltà sia per le imprese che agiranno per ottenere un singolo titolo sia per quelle tenute a presentare semplici comunicazioni ai sensi delle vigenti norme ambientali.
Rilascio, procedura. La domanda per il rilascio dell'Aua andrà presentata al Suap (comunale) di competenza unitamente ai documenti, alle dichiarazioni e alle altre attestazioni necessarie (a tal riguardo, il dpr prevede la possibilità per il Minambiente di adottare un modello di domanda semplificato e unificato). Verificatane la completezza, il Suap li trasmetterà all'autorità competente (ossia alla regione, alla provincia autonoma o all'ente da essi indicato come competente in relazione alla autorizzazione unica ambientale) chiedendo poi al soggetto istante (entro 30 giorni) l'eventuale integrazione della domanda con documenti richiesti dall'autorità. Subordinatamente all'assenso da parte della autorità competente, il Suap rilascerà l'autorizzazione unica ambientale entro un termine «standard» compreso tra 90 e 150 giorni dalla presentazione della domanda (in base alla complessità dell'istruttoria prevista dalla legge).
Durata. L'Aua avrà una durata di 15 anni dalla data di rilascio, fatti salvi gli obblighi di comunicazione intermedi alla citata autorità competente da parte delle imprese a più alto rischio di inquinamento o in caso modifiche di attività o variazioni agli impianti.
Rinnovo, procedura. Il rinnovo dell'autorizzazione unica dovrà essere richiesto (sempre tramite Suap) almeno sei mesi prima della scadenza (a pena della sospensione dell'attività), secondo una delle due procedure (ordinaria e semplifi cata) previste dal decreto. La procedura ordinaria (che prevede una domanda pedissequa a quella di primo rilascio) dovrà essere adottata: dagli impianti che pur non superando le soglie dimensionali del dlgs 152/2006 per l'assoggettamento all'Aia svolgono comunque le attività inerenti; dai titolari di scarichi idrici con sostanze pericolose ex articolo 108 del dlgs 152/2006; i soggetti che emettono in atmosfera alcune sostanze pericolose previste dal dlgs 152/2006; gli impianti che utilizzano le sostanze pericolose disciplinate dal dlgs 52/1997. Per tutte le altre e diverse imprese, sempre che non siano intervenute modifiche di attività e impianti rispetto alla autorizzazione in scadenza, il rinnovo avverrà invece tramite la presentazione di una istanza in autodichiarazione che attesterà l'immutata condizione di esercizio. Il rispetto del termine di sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione consentirà all'istante di proseguire l'attività fino al provvedimento di rinnovo.
Modifiche impianti, procedura. Come accennato, le variazioni di attività o impianti necessiteranno di una nuova procedura amministrativa che ne formalizzi la liceità. A tal proposito il dpr in esame distingue le «semplici modifiche», legittimate da una semplice comunicazione indirizzata (direttamente) all'Autorità competente (e in assenza di una sua opposizione nei successivi 60 giorni) dalle «modifiche sostanziali» (ossia variazioni considerate tali dalle norme ambientali di riferimento) per le quali dovrà essere invece presentata una domanda pedissequa a quella di prima autorizzazione. Tale ultima e più rigida procedura ordinaria dovrà altresì essere sempre utilizzata dagli impianti a più alto rischio (ossia quelli sottoposti a alla citata procedura ordinaria di rinnovo) anche per le «semplici modifIche».
Oneri. Le spese per il procedimento relativo all'Aua saranno a carico del richiedente, ma esse non potranno comunque superare quelle complessivamente previste per i singoli titoli abilitativi disciplinati dalla normativa di riferimento. Regime transitorio. I procedimenti autorizzatori in itinere alla data di entrata in vigore della nuova disciplina Aua proseguiranno in base alla pregressa normativa, ossia sfoceranno negli eventuali titoli abilitativi già previsti. Le imprese, invece, già titolari di autorizzazioni rilasciate in base al «vecchio» regime dovranno attendere la scadenza di queste per poterle rinnovare secondo il nuovo meccanismo dell'Aua.

 

Fonte: ItaliaOggi Sette - Ed. nazionale   24/09/2012
 

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